Art. 3.

      1. All'attuazione del programma di interventi adottato ai sensi dell'articolo 1 provvedono i comuni interessati. I progetti degli interventi, oltre ai pareri richiesti dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, devono altresì ottenere il parere favorevole delle competenti autorità dell'Arma dei carabinieri.
      2. I progetti degli interventi di ampliamento, sistemazione, completamento e manutenzione straordinaria compresi nel programma adottato ai sensi dell'articolo 1 possono riguardare soltanto edifici di proprietà pubblica.